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Art. 12a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1terLICol)

  1. Il titolare dell’autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance ) che comprendono l’intera gestione degli affari.
  2. La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.
  3. Il titolare dell’autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
  4. In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
  5. La FINMA può disciplinare i dettagli della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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