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Art. 12

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)

  1. La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.1
  2. Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell’autorizzazione devono firmare collettivamente a due.
  3. Il titolare dell’autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.2
  4. Il titolare dell’autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
  5. La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell’attività la rendano necessaria.
  6. Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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