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Art. 129

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 120 cpv. 3 LICol) La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un’autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.

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