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Art. 128a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 124 cpv. 2 LICol)

  1. Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un’organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 124 LICol.
  2. La FINMA disciplina i dettagli concernenti l’organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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