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Art. 129a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 120 cpv. 4 LICol) Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari (LSerFi) nell’ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 120 capoverso 2 lettera d LICol.

Footnotes

  1. RS 950.1

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