(art. 120 cpv. 4 LICol) Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari (LSerFi) nell’ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 120 capoverso 2 lettera d LICol.
RS 950.1 ↩
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