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Art. 128

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

  1. La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo, il cui investimento collettivo di capitale ha l’approvazione per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, deve provare di aver concluso:
    1. un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo;
    2. un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
  2. La banca depositaria deve provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
  3. Per l’offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:
    1. i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 e del rappresentante ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 LICol, in particolare i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
    2. le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera;
    3. l’obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell’organizzazione dell’investimento collettivo di capitale estero.
  4. La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol.

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