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Art. 127b

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 78 cpv. 3, 119 e 120 LICol) Le quote o le classi di quote, strutturate secondo il diritto estero come ETF, di un investimento collettivo di capitale estero aperto offerti in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera.

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