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Art. 126v

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia, l’onere che grava tutti i beni fondiari di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV non può superare in media la metà del valore venale.

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