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Art. 126u

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può detenere immobili di comproprietà. Se si tratta di comproprietà ordinaria, nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento si deve indicare se:
    1. il L-QIF può detenere partecipazioni di minoranza;
    2. la direzione del fondo o la SICAV si è riservata, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione secondo l’articolo 647 capoverso 1 CC1, i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a –651 CC; o
    3. il diritto di prelazione secondo l’articolo 682 CC è soppresso contrattualmente.
  2. Se si tratta di quote di comproprietà che rappresentano una partecipazione di minoranza, il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare:
    1. la percentuale minima di partecipazione che il L-QIF deve detenere se detiene partecipazioni di minoranza;
    2. se tutti i comproprietari devono essere noti alla direzione o alla SICAV;
    3. se sono possibili eventuali restrizioni al diritto di cedere le quote di comproprietà in ogni momento; e
    4. il limite massimo d’investimento in partecipazioni di minoranza rispetto al patrimonio del fondo.
  3. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare, se del caso, i rischi particolari connessi con una delle misure menzionate nel capoverso 1.

Footnotes

  1. RS 210

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