951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può detenere immobili di comproprietà. Se si tratta di comproprietà ordinaria, nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento si deve indicare se:
il L-QIF può detenere partecipazioni di minoranza;
la direzione del fondo o la SICAV si è riservata, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione secondo l’articolo 647 capoverso 1 CC1, i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a –651 CC; o
il diritto di prelazione secondo l’articolo 682 CC è soppresso contrattualmente.
Se si tratta di quote di comproprietà che rappresentano una partecipazione di minoranza, il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare:
la percentuale minima di partecipazione che il L-QIF deve detenere se detiene partecipazioni di minoranza;
se tutti i comproprietari devono essere noti alla direzione o alla SICAV;
se sono possibili eventuali restrizioni al diritto di cedere le quote di comproprietà in ogni momento; e
il limite massimo d’investimento in partecipazioni di minoranza rispetto al patrimonio del fondo.
Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare, se del caso, i rischi particolari connessi con una delle misure menzionate nel capoverso 1.