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Art. 126w

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Il contratto del fondo o il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni sulla ripartizione del rischio:

  1. il numero minimo di beni fondiari che devono essere acquistati dal L-QIF;
  2. le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio del L-QIF:

1. la percentuale massima che il valore venale di un bene fondiario può rappresentare,

2. la percentuale massima che può essere investita in terreni edificabili,

3. la percentuale massima che può essere investita in beni fondiari in diritto di superficie,

4. la percentuale massima che può essere investita in cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno,

5. la percentuale massima che può essere investita in quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare.

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