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Art. 126t

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Gli investimenti immobiliari ammessi di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV devono essere descritti espressamente nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.
  2. I beni fondiari e le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno devono essere iscritti nel registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al L-QIF. Se il L-QIF è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario, la cartella ipotecaria o l’altro diritto contrattuale di pegno appartengono.
  3. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare se il L-QIF può acquistare beni fondiari non edificati che non sono urbanizzati né idonei a una costruzione immediata e che non dispongono di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve descrivere i rischi particolari connessi a tali investimenti.
  4. Se fa erigere costruzioni o esegue il risanamento di edifici, la direzione del fondo può accreditare al conto economico del L-QIF, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell’edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che in tal modo i costi non superino il valore venale stimato.

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