Torna alla legge

Art. 126s

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Un fondofeeder L-QIF è un L-QIF che investe almeno l’85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico L-QIF (fondomaster L-QIF).
  2. Per i L-QIF sono ammesse strutturemaster efeeder a condizione che il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo preveda e si tratti di un L-QIF sia nel caso del fondomaster sia del fondofeeder .
  3. Gli investitori di un fondomaster L-QIF sono i suoi fondifeeder L-QIF. Altri investitori possono essere ammessi a condizione che:
    1. vengano informati preventivamente del fatto che investono in un fondomaster ; e
    2. vengano trattati allo stesso modo dei fondifeeder L-QIF.
  4. Si applicano per analogia gli articoli 56–64 OICol-FINMA1nella versione del 1° gennaio 20152concernenti le strutturemaster efeeder , ad eccezione degli obblighi di informazione nei confronti della FINMA e di approvazione da parte della FINMA.

Footnotes

  1. RS 951.312

  2. RU 2014 4237

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.