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Art. 126r

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o il regolamento di investimento della SICAV deve disciplinare la portata degli investimenti che il L-QIF può effettuare in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici). Se si tratta di una parte importante del patrimonio del fondo:

  1. nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento deve essere indicata l’entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso L-QIF e dal fondo strategico;
  2. nel rapporto annuale deve essere indicata l’entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dal L-QIF e, dall’altro, dal fondo strategico.

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