951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Le limitazioni percentuali secondo l’articolo 126p si riferiscono al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.
Per i L-QIF multi-comparto, le limitazioni di investimento e le tecniche di investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.
Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal suo lancio. Se questo termine non può essere rispettato, la direzione del fondo può prolungarlouna tantum di sei mesi, sempreché il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo preveda. Se esercita questo diritto, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.
Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato alla limitazione o al valore ammessi, tutelando gli interessi degli investitori.
Se le prescrizioni di investimento sono violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Se il danno causato da una simile violazione attiva in materia di investimento non è risarcito agli investitori, la violazione in materia di investimento deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata quanto prima negli organi di pubblicazione o comunicata agli investitori per scritto. La comunicazione e la pubblicazione devono comprendere una descrizione concreta della violazione in materia di investimento e del danno subito dagli investitori. Il rapporto annuale deve riferire su tutte le violazioni attive in materia di investimenti.
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