951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può:
assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve menzionare espressamente le limitazioni di investimento.
Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve descrivere inoltre le tecniche di investimento ammesse come il prestito di valori mobiliari, le operazioni pensionistiche, l’impiego di derivati, l’assunzione di crediti o il trasferimento a titolo di garanzia, le vendite allo scoperto e la concessione di crediti. Deve disciplinare segnatamente il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse. Se il prestito di valori mobiliari o le operazioni pensionistiche sono ammesse, il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il rapporto annuale devono contenere le indicazioni secondo l’articolo 76 capoversi 4 e 5.
Si applicano per analogia gli articoli 1–55 OICol-FINMA1nella versione del 1° gennaio 20152relativi ai prestiti di valori mobiliari, alle operazioni pensionistiche, agli strumenti finanziari derivati e all’amministrazione delle garanzie, ad eccezione degli obblighi di informazione nei confronti della FINMA e di approvazione da parte della FINMA.