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Art. 126o

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, l’indicazione del rischio secondo l’articolo 118n capoverso 2 LICol deve avere la forma di una clausola d’avvertimento che descrive in maniera concisa e precisa i principali rischi connessi ai possibili investimenti. La clausola d’avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento e della documentazione pubblicitaria.
  2. Inoltre, il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve contenere precisazioni concernenti i rischi particolari e, se del caso, la maggiore volatilità del L‑QIF.

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