Torna alla legge

Art. 126l

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 3, 36 cpv. 2 e 118a cpv. 2 LICol)

  1. Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
  2. Se lo prevede il contratto del fondo o il regolamento di investimento, la direzione del fondo può prorogare il termine due volte di sei mesi.
  3. Se esercita il suo diritto a una proroga del termine, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.