(art. 25 cpv. 3, 36 cpv. 2 e 118a cpv. 2 LICol)
- Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
- Se lo prevede il contratto del fondo o il regolamento di investimento, la direzione del fondo può prorogare il termine due volte di sei mesi.
- Se esercita il suo diritto a una proroga del termine, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.