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Art. 126m

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 79 e 118a cpv. 2 LICol)

  1. Nel caso di un L-QIF di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, il contratto del fondo o il regolamento di investimento può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno ogni cinque anni.
  2. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento può inoltre prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating ), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell’interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere menzionati nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.
  3. Se si avvale della possibilità digating , la direzione del fondo deve informarne senza indugio la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

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