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Art. 126k

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3, 78 cpv. 3 e 118a cpv. 2 LICol)

  1. Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, con il consenso della banca depositaria la direzione del fondo o la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote, sempreché il contratto del fondo o gli statuti lo prevedano.
  2. A tale scopo la direzione del fondo o la SICAV tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo e cerchia degli investitori.
  3. I dettagli sono disciplinati nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento. Questi devono menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un’altra classe.
  4. La direzione del fondo o la SICAV deve pubblicare negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo o del regolamento di investimento.
  5. L’articolo 112 capoverso 3 lettere a–c si applica per analogia.

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