(art. 50, 94 e 118a cpv. 2 LICol)
- Il contenuto del regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV è retto dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti. Il regolamento di investimento necessita dell’approvazione dell’assemblea generale.
- L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:
- non sia necessaria per legge;
- tocchi i diritti degli azionisti; o
- non sia esclusivamente di natura formale.
- Se decide una modifica del regolamento di investimento, l’assemblea generale deve pubblicare negli organi di pubblicazione o comunicare agli investitori per scritto le seguenti informazioni:
- un compendio delle principali modifiche;
- l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente; e
- l’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.
- I capoversi 1–3 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.