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Art. 126j

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 50, 94 e 118a cpv. 2 LICol)

  1. Il contenuto del regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV è retto dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti. Il regolamento di investimento necessita dell’approvazione dell’assemblea generale.
  2. L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:
    1. non sia necessaria per legge;
    2. tocchi i diritti degli azionisti; o
    3. non sia esclusivamente di natura formale.
  3. Se decide una modifica del regolamento di investimento, l’assemblea generale deve pubblicare negli organi di pubblicazione o comunicare agli investitori per scritto le seguenti informazioni:
    1. un compendio delle principali modifiche;
    2. l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente; e
    3. l’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.
  4. I capoversi 1–3 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.

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