951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 118b LICol)
Il cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF necessita previamente dell’approvazione e, se del caso, dell’autorizzazione della FINMA.
La FINMA approva il cambiamento dello stato e, se del caso, lo autorizza se:
i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol sono adempiuti;
il contratto del fondo, il regolamento di investimento o il contratto di società prevede la possibilità di un cambiamento dello stato;
il cambiamento dello stato non comporta costi a carico né dell’investimento collettivo di capitale né degli investitori; e
nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica:
1. del fondo contrattuale di investimento:
– la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato, e
– nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato,
2. della SICAV:
– la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato,
– gli azionisti imprenditori che hanno approvato il cambiamento dello stato detengono almeno due terzi delle azioni societarie emesse, e
– nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato;
3. della SAcCol: tutti gli investitori hanno approvato il cambiamento dello stato a L-QIF.
La FINMA può precisare i requisiti per un cambiamento dello stato a L-QIF.
Nella sua decisione relativa all’approvazione e, se del caso, all’autorizzazione del cambiamento dello stato stabilisce la data dello svincolo dell’investimento collettivo di capitale dalla vigilanza.
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