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Art. 126c

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 118b LICol)

  1. Il cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF necessita previamente dell’approvazione e, se del caso, dell’autorizzazione della FINMA.
  2. La FINMA approva il cambiamento dello stato e, se del caso, lo autorizza se:
    1. i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol sono adempiuti;
    2. il contratto del fondo, il regolamento di investimento o il contratto di società prevede la possibilità di un cambiamento dello stato;
    3. il cambiamento dello stato non comporta costi a carico né dell’investimento collettivo di capitale né degli investitori; e
    4. nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica:
    1. del fondo contrattuale di investimento: – la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato, e – nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato, 2. della SICAV: – la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato, – gli azionisti imprenditori che hanno approvato il cambiamento dello stato detengono almeno due terzi delle azioni societarie emesse, e – nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato; 3. della SAcCol: tutti gli investitori hanno approvato il cambiamento dello stato a L-QIF.
  3. La FINMA può precisare i requisiti per un cambiamento dello stato a L-QIF.
  4. Nella sua decisione relativa all’approvazione e, se del caso, all’autorizzazione del cambiamento dello stato stabilisce la data dello svincolo dell’investimento collettivo di capitale dalla vigilanza.

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