951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 118a cpv. 2 LICol)
Il L-QIF sottostà alla presente ordinanza, sempreché questa non disponga altrimenti.
Sottostà alle disposizioni dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20141sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA), sempreché la presente ordinanza lo disponga.
Sottostà per analogia alle seguenti norme di autodisciplina2emanate dall’organizzazione settoriale e riconosciute dalla FINMA come standard minimi:
norme di comportamento, del 5 agosto e del 23 settembre 2021;
direttive relative ai fondi immobiliari, del 5 agosto 2021;
direttive relative ai fondi del mercato monetario, del 5 agosto 2021;
direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell’ambito di investimenti collettivi di capitale aperti, del 5 agosto 2021;
direttive relative al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale, del 5 agosto 2021;
direttive relative al calcolo e alla pubblicazione delTotal Expense Ratio (TER) di investimenti collettivi di capitale, del 5 agosto 2021.
Le norme di comportamento e le direttive sono consultabili gratuitamente presso la Asset Management Association Switzerland, all’indirizzo:www.am-switzerland.ch> Regulierung > Selbstregulierung. ↩
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