951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 118b LICol)
La direzione del fondo, il consiglio di amministrazione di una SICAV e gli accomandatari di una SAcCol devono comunicare senza indugio alla FINMA la decisione relativa a un cambiamento dello stato a L-QIF.
Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, la decisione relativa al cambiamento dello stato deve essere pubblicata negli organi di pubblicazione. La pubblicazione deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
l’indicazione delle ripercussioni che il cambiamento di stato ha sullo stato di approvazione o di autorizzazione dell’investimento collettivo di capitale, in particolare sullo svincolo di quest’ultimo dalla vigilanza della FINMA;
l’indicazione che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli investitori possono decidere se:
1. rimanere nell’investimento collettivo di capitale, se approvano espressamente il cambiamento dello stato, o
2. riscattare le loro quote nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se danno la disdetta delle quote;
c. l’indicazione che gli investitori che non esercitano il diritto di scelta di cui alla lettera b sono assimilati agli investitori che danno la disdetta delle loro quote il 30° giorno dopo la pubblicazione.
Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica della SAcCol, prima della decisione concernente il cambiamento dello stato gli accomandatari devono indicare agli accomandanti le ripercussioni che ne derivano per lo stato di approvazione e lo stato di autorizzazione della SAcCol, in particolare per lo svincolo della SAcCol dalla vigilanza della FINMA.
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