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Art. 126a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 13 cpv. 2bis, 15 cpv. 3, 118a cpv. 1 e 118f cpv. 1 LICol)

  1. Un investimento collettivo di capitale è considerato un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) soltanto se è fatta esplicita rinuncia all’autorizzazione o all’approvazione della FINMA.
  2. Si ha un’esplicita rinuncia nel momento in cui l’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF effettua la prima notifica di assunzione dell’amministrazione al Dipartimento federale delle finanze (DFF) conformemente all’articolo 126g capoverso 1 lettera a.

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