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Commenti: Art. 122a | Omnilex
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OICol · Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
Art. 122a
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951.311
OICol
Federal Council Ordinance
1 gen 2007
Fonte originale
(art. 110 cpv. 2 LICol)
All’atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.
Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
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