(art. 110 cpv. 2 LICol)
Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:
- 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
- ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
- ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
- ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
- ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.