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Art. 122b

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 110 cpv. 2 LICol)

Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:

  1. 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
  2. ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
  3. ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
  4. ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
  5. ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

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