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Art. 122

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 110 LICol)

  1. La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un’attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi1.2
  2. La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d’investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.

Footnotes

  1. RS 954.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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