951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 110 LICol)
La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un’attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi1.2
La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d’investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.