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Art. 120

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 103 cpv. 1 LICol)

  1. Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell’aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.
  2. Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:
    1. capitale proprio;
    2. capitale di terzi;
    3. forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.

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