951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 103 cpv. 1 LICol)
Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell’aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.
Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:
capitale proprio;
capitale di terzi;
forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.
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