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Art. 119

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 9 cpv. 3 e 102 LICol)1

  1. Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.
  2. Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un’esecuzione ineccepibile dell’attività e garantiscono l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione del mandato.
  3. Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:
    1. il contratto di società lo preveda;
    2. la partecipazione provenga dal loro patrimonio privato; e
    3. la partecipazione sia sottoscritta al momento del lancio.
  4. 2
  5. Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua ufficiale. La FINMA può ammettere un’altra lingua in singoli casi.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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