Se la società ha un unico accomandatario, quest’ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.
Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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