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Art. 117

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 98 cpv. 1 LICol)

  1. La SAcCol può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi1o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.2
  2. Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l’orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all’articolo 121.
  3. A questo scopo essa può:
    1. riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese;
    2. per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.

Footnotes

  1. RS 954.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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