951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 98 cpv. 1 LICol)
La SAcCol può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi1o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.2
Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l’orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all’articolo 121.
A questo scopo essa può:
riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese;
per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.