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Art. 116

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 96 e 97 LICol)

  1. L’investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:
    1. la direzione del fondo o la banca depositaria ha dato la disdetta;
    2. gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.
  2. L’investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.
  3. La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l’autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.
  4. Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.
  5. La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.

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