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Art. 111

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 82 LICol)

  1. Il riscatto coatto ai sensi dell’articolo 82 LICol è ammesso soltanto in casi eccezionali.
  2. I motivi del riscatto coatto devono essere menzionati nel regolamento del fondo.

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