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Art. 110a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)

  1. Se è nell’interesse di tutti gli investitori e il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo prevede, su richiesta motivata della direzione del fondo o della SICAV la FINMA può approvare, in casi straordinari, la segregazione di singoli investimenti illiquidi di un investimento collettivo di capitale (side pocket ).
  2. Dopo l’approvazione della FINMA la direzione del fondo o la SICAV deve pubblicare la propria decisione in merito alla segregazione negli organi di pubblicazione.

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