951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 92–94 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l’investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.
Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.
La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:
le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione;
le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni;
soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.
Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.
L’articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.
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