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Art. 112

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 92–94 LICol)

  1. La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l’investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.
  2. Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.
  3. La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:
    1. le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione;
    2. le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
    3. gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni;
    4. soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.
  4. Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.
  5. L’articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.

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