951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 81 LICol)
Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:
un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.
La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.
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