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Art. 109

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 79 LICol)

  1. Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all’anno.
  2. La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per:
    1. gli investimenti che non sono quotati e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
    2. gli investimenti ipotecari;
    3. gli investimenti inprivate equity .
  3. Il regolamento del fondo, il prospetto e il foglio informativo di base devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.1
  4. Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.
  5. Nel regolamento del fondo, la direzione del fondo e la SICAV possono prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating ), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell’interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere resi noti nel regolamento del fondo. La FINMA approva l’introduzione di ungating nel regolamento del fondo.2
  6. La decisione relativa alla dilazione o algating e alla sua soppressione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  2. Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  3. Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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