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Art. 108a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 78a LICol)

  1. La direzione del fondo o la SICAV deve garantire attraverso un processo specifico la gestione adeguata della liquidità per ciascuno degli investimenti collettivi di capitale da essa gestito.
  2. Il processo deve prevedere in particolare che:
    1. il profilo di liquidità degli investimenti dell’investimento collettivo di capitale coincida complessivamente con la politica di investimento e le condizioni di riscatto e che combaci con gli impegni esistenti dell’investimento collettivo di capitale;
    2. la liquidità di ciascun portafoglio sia costantemente monitorata e regolarmente valutata in considerazione di altri rischi essenziali, al fine di individuare per tempo i rischi di liquidità e poter intervenire in maniera adeguata;
    3. per le decisioni di investimento si tenga conto della liquidità degli investimenti e del loro impatto sulla liquidità del portafoglio;
    4. per ciascun investimento collettivo di capitale siano disposti strumenti adeguati per la gestione della liquidità;
    5. la direzione del fondo o la SICAV disponga delle informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza della liquidità, segnatamente delle informazioni sugli investimenti, sugli impegni e sulla cerchia degli investitori dell’investimento collettivo di capitale.
  3. La direzione del fondo o la SICAV deve eseguire, a intervalli regolari, stress test adeguati per ciascun investimento collettivo di capitale che essa gestisce. I test si orientano a condizioni di mercato normali e straordinarie e si fondano su scenari storici e ipotetici. Se il patrimonio netto del fondo dell’investimento collettivo di capitale gestito non supera i 25 milioni di franchi si può rinunciare allo stress test.
  4. La direzione del fondo o la SICAV deve elaborare un piano di gestione delle crisi e definirvi le misure per l’utilizzo dei previsti strumenti di gestione della liquidità come pure le procedure e le competenze interne. Deve verificare regolarmente il piano di gestione delle crisi per assicurarsi che, in caso di necessità, gli strumenti di gestione della liquidità possano essere impiegati senza indugio e in maniera adeguata.
  5. La FINMA può disciplinare i dettagli.

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