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Art. 118h

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare sia l’amministrazione sia le decisioni di investimento alla medesima direzione del fondo.
  2. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi.
  3. La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118g capoversi 2 e 3.
  4. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non è tenuto a delegare la gestione se i suoi accomandatari sono banche, imprese di assicurazione ai sensi della LSA1, società di intermediazione mobiliare, direzioni di un fondo o gestori di patrimoni collettivi.
  5. Nello statuto o nel contratto di società vanno designate le persone a cui è delegata la gestione o l’amministrazione.

Footnotes

  1. RS 961.01

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