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Art. 118i

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La verifica del L-QIF deve essere affidata a una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori.
  2. Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari che gli appartengono devono essere sottoposti alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni2.
  3. La verifica deve essere affidata alla medesima società che ha svolto l’audit per l’istituto cui compete l’amministrazione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4.
  4. Alla tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.
  5. I costi della verifica sono a carico del L-QIF.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.

Footnotes

  1. RS 221.302

  2. RS 220

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