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Art. 118g

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.
  2. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi1, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a:
    1. un gestore di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
    2. un gestore estero di patrimoni collettivi, se:
    1. questi sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate nello Stato di sede, e 2. la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico hanno concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.
  3. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.
  4. Nel contratto del fondo vanno designate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.

Footnotes

  1. RS 954.1

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