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Art. 37

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Per valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo la Banca nazionale può effettuare controlli in loco presso l’infrastruttura del mercato finanziario o incaricare di tali controlli una parte terza.1
  2. L’esercente fa verificare a intervalli regolari da un’istanza qualificata interna o esterna, l’appropriatezza e l’efficacia del sistema di gestione del rischio. La Banca nazionale può fissare direttive riguardo all’estensione e al grado di approfondimento di tale verifica.
  3. L’esercente fa verificare con frequenza annuale da un’istanza qualificata esterna, l’appropriatezza e l’efficacia dei procedimenti e degli strumenti impiegati per la gestione dei rischi operativi. D’intesa con l’esercente la Banca nazionale stabilisce l’estensione e il grado di approfondimento di tale verifica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

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