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Art. 36

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente fornisce alla Banca nazionale i documenti e le informazioni seguenti:
    1. il rapporto di gestione;
    2. le basi contrattuali;
    3. i principi organizzativi;
    4. i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione;
    5. i rapporti degli organi di revisione interni ed esterni;
    6. informazioni sui partecipanti;
    7. dati concernenti il computo e la gestione di pagamenti e di strumenti finanziari, nonché la custodia accentrata di titoli;
    8. i piani di cui all’articolo 26, per il mantenimento o la cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica, nonché il piano di cui all’articolo 31 capoverso 4, per il reperimento di fondi propri addizionali;
    9. i risultati del controllo dei rischi di cui agli articoli 27–32a e agli articoli 33 e 34;
    10. informazioni sulla disponibilità del sistema di elaborazione dei dati e sulle sue avarie e disfunzioni, ivi comprese le cause e le contromisure adottate (statistiche operative e relazione tecnica);
    11. l’analisi di impatto operativo, la strategia di continuità operativa e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoversi 2–4;
    12. i risultati dei test sui piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 5;
    13. in caso di inadempienza di un partecipante, un rapporto sullo svolgimento della procedura di esclusione;
    14. 1 un rapporto sull’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.
  2. L’esercente informa tempestivamente la Banca nazionale in merito a previste modifiche sostanziali concernenti:
    1. i rapporti di proprietà;
    2. gli obiettivi aziendali, la strategia aziendale e i servizi offerti;
    3. la governance aziendale e l’organizzazione ai sensi dell’articolo 22;
    4. il mezzo di pagamento impiegato;
    5. i presupposti per la partecipazione all’infrastruttura del mercato finanziario;
    6. la gestione del rischio, in particolare le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità;
    7. la gestione dei rischi operativi, in particolare la strategia di continuità operativa, nonché i provvedimenti organizzativi e tecnici adottati per conseguire gli obiettivi di sicurezza dell’informazione;
    8. gli accordi con parti terze i cui servizi sono essenziali per il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario.
  3. L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale in merito a:
    1. importanti vertenze legali;
    2. 2 eventi che pregiudicano seriamente il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione di cui all’articolo 32a e degli obiettivi di continuità operativa di cui all’articolo 32b ;
    3. la mancata osservanza dei requisiti posti alla gestione dei rischi di credito e di liquidità di cui agli articoli 28, 28b , 28c , 28d e 29.
  4. L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale, la FINMA e altre autorità di vigilanza competenti in merito alla sospensione o all’esclusione di un partecipante.
  5. D’intesa con l’esercente la Banca nazionale fissa le cadenze, i termini e la forma per la presentazione dei documenti e delle notifiche di cui ai capoversi 1–4.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

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