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Art. 38

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Se un’infrastruttura del mercato finanziario non soddisfa i requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo, la Banca nazionale indirizza una raccomandazione all’esercente.
  2. Se l’esercente non si conforma alla raccomandazione di cui al capoverso 1 la Banca nazionale emana una decisione.
  3. Prima di indirizzare una raccomandazione all’esercente secondo il capoverso 1 o di emanare una decisione secondo il capoverso 2, la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione. Se l’infrastruttura del mercato finanziario è soggetta all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi1, la Banca nazionale consulta preventivamente la FINMA.

Footnotes

  1. RS 958.1

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