Torna alla legge

Art. 27

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente dispone di una strategia per identificare, misurare, controllare e sorvegliare su base integrata i rischi importanti, e in particolare i rischi legali, di credito, di liquidità, generali di impresa e operativi.1
  2. Nel definire le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità, l’esercente tiene conto del loro possibile impatto sui partecipanti e sul sistema finanziario; mira in particolare a evitare effetti prociclici.
  3. L’esercente mette a disposizione strumenti e crea incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.