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Art. 28

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di credito mediante procedure e strumenti appropriati.
  2. L’esercente dispone di garanzie di cui all’articolo 28a sufficienti per coprire con un elevato livello di confidenza i rischi di credito correnti e potenziali nei confronti di ogni singolo partecipante. Esso verifica regolarmente l’adempimento di questo requisito.

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