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Art. 26

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente identifica gli scenari che possono pregiudicare la sua continuità aziendale e predispone un piano che assicuri:
    1. il mantenimento o la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di incombente insolvenza o di altre circostanze che possono compromettere la sua continuità aziendale;
    2. la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di dismissione volontaria dell’attività.
  2. Il piano comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare da parte dell’esercente e delle risorse richieste per attuare tali misure. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa.

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