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Art. 25c

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Il depositario centrale dispone di regole, procedure e controlli idonei a ridurre al minimo i rischi connessi con la custodia e il trasferimento di titoli.
  2. Il depositario centrale consente ai propri partecipanti di detenere i titoli in forma immobilizzata o dematerializzata mediante registrazione in un conto titoli.

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