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Art. 50a

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5, la Banca nazionale può collaborare con le banche centrali estere e con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).
  2. La Banca nazionale può trasmettere alle banche centrali estere e alla BRI informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario soltanto se:
    1. tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’adempimento di compiti corrispondenti a quelli della Banca nazionale;
    2. è garantita la tutela del segreto.

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