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Art. 50b

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito vengono scambiate informazioni.
  2. Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
  3. In caso di partecipazione la Banca nazionale può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se è garantita la tutela del segreto.
  4. La Banca nazionale concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e la loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

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